Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 319

Doveri della superiora

In vigore dal 12 lug 1931
La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo: 1°) di ripartire i servizi affidati alle suore, per quanto riguarda, la disciplina, il mantenimento, i magazzini, le lavorazioni e l'economia, dello stabilimento, secondo le disposizioni date dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate; 2°) di fare ogni giorno al direttore un rapporto scritto sul movimento delle detenute o internate e su quanto direttamente o indirettamente, interessa la giustizia o l'ordine interno; 3°) di curare che i registri dei diversi servizi siano regolarmente tenuti dalle suore, alle quali sono stati affidati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-319

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