Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 319
Doveri della superiora
In vigore dal 12 lug 1931
La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:
1°) di ripartire i servizi affidati alle suore, per quanto riguarda, la disciplina, il mantenimento, i magazzini, le lavorazioni e l'economia, dello stabilimento, secondo le disposizioni date dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;
2°) di fare ogni giorno al direttore un rapporto scritto sul movimento delle detenute o internate e su quanto direttamente o indirettamente, interessa la giustizia o l'ordine interno;
3°) di curare che i registri dei diversi servizi siano regolarmente tenuti dalle suore, alle quali sono stati affidati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-319