Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 324
Corrispondenza ufficiale
In vigore dal 12 lug 1931
La corrispondenza di ufficio tra il Ministero e le direzioni degli stabilimenti di prevenzione e di pena si svolge direttamente.
Soltanto quando si tratta di affari riguardanti l'ordine pubblico o di avvenimenti di straordinaria importanza, le direzioni riferiscono anche al procuratore generale del Re ed informano il prefetto della provincia.
Le comunicazioni concernenti il movimento degli impiegati sono fatte dal Ministero, contemporaneamente, ai procuratori generali del Re per cognizione e alle direzioni per l'esecuzione.
La corrispondenza della superiora delle suore col Ministero ha luogo per il tramite dell'Autorità preposta allo stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-324