Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 325

Tenuta dei registri

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni stabilimento deve avere i registri e i modelli indicati nella tabella P. I funzionari ai quali detti registri sono affidati ne debbono curare l'esatta tenuta, sotto la responsabilità del direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-325

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo