Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 325
Tenuta dei registri
In vigore dal 12 lug 1931
Ogni stabilimento deve avere i registri e i modelli indicati nella tabella P.
I funzionari ai quali detti registri sono affidati ne debbono curare l'esatta tenuta, sotto la responsabilità del direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-325