Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte QUARTA
Art. 328
Condannati addetti al lavoro all'aperto
In vigore dal 12 lug 1931
I condannati che si trovano addetti al lavoro all'aperto, al momento dell'attuazione di questo regolamento, vi rimangono senza che occorra il provvedimento del giudice di sorveglianza, preveduto dall'.
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