Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte QUARTA

Art. 332

Cessazione dell'isolamento continuo

In vigore dal 12 lug 1931
Salva l'applicazione dell' delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, i condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, che si trovano a scontare la segregazione cellulare, sono ammessi alla vita in comune secondo le norme degli a 53 di questo regolamento.
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