Art. 1

In vigore dal 12 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti i Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399, che approvano i nuovi Codici penale e di procedura penale; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 159. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rd-1

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