Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte QUARTA
Art. 331
Condannati alla pena della detenzione
In vigore dal 12 lug 1931
I condannati alla pena della detenzione sono trasferiti nelle case di reclusione e il loro trattamento è fatto in base alle norme contenute nell' delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.
Storico versioni
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