Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte QUARTA

Art. 330

Classifiche dei detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Entro un mese dall'attuazione di questo regolamento, le Autorità dirigenti procederanno alla classifica dei detenuti, a norma del nuovo ordinamento di cui agli . Le classifiche ulteriori saranno fatte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per tutti i benefici preveduti da questo regolamento, la precedente classifica di merito equivale a quella di buono.
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