Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte QUARTA
Art. 327
Organizzazione del lavoro
In vigore dal 12 lug 1931
Le disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro e la determinazione della mercede e della remunerazione, sia negli stabilimenti carcerari, sia negli stabilimenti per misure di sicurezza saranno attuate gradatamente negli stabilimenti designati con decreto del Ministro della giustizia.
Sino a quando le disposizioni predette non avranno avuto attuazione, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure di sicurezza continueranno ad aver vigore le norme vigenti sul lavoro carcerario. Agli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza la gratificazione è conceduta nella misura di nove decimi della mercede.
Storico versioni
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