Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte QUARTA

Art. 327

Organizzazione del lavoro

In vigore dal 12 lug 1931
Le disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro e la determinazione della mercede e della remunerazione, sia negli stabilimenti carcerari, sia negli stabilimenti per misure di sicurezza saranno attuate gradatamente negli stabilimenti designati con decreto del Ministro della giustizia. Sino a quando le disposizioni predette non avranno avuto attuazione, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure di sicurezza continueranno ad aver vigore le norme vigenti sul lavoro carcerario. Agli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza la gratificazione è conceduta nella misura di nove decimi della mercede.
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