Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 320
Autorità delle suore
In vigore dal 12 lug 1931
Le suore hanno sulle detenute ed internate l'autorità riconosciuta da questo regolamento agli agenti di custodia. Nei casi preveduti dagli la superiora ha le facoltà attribuite al comandante o capoguardia. Quando abbia disposto l'applicazione di mezzi coercitivi, deve darne immediata notizia al direttore.
Quando lo ritiene necessario, la superiora può rivolgersi all'Autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia, per avere l'aiuto degli agenti di custodia.
In ogni caso la superiora riferisce sui fatti avvenuti e sui provvedimenti nel modo indicato nel numero 2 dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-320