Art. 325 · Tenuta dei registri
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 325

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Tenuta dei registri

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni stabilimento deve avere i registri e i modelli indicati nella tabella P. I funzionari ai quali detti registri sono affidati ne debbono curare l'esatta tenuta, sotto la responsabilità del direttore.
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