Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IX
Art. 291
Liberazione
In vigore dal 12 lug 1931
Per la liberazione degli internati i direttori eseguono gli ordini scritti del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione.
Si applicano le disposizioni degli a 186 e 188 a 190.
Per l'internato che, dopo la liberazione, deve essere assoggettato all'esecuzione di una pena il giudice di sorveglianza sospende la liberazione ed informa la procura generale competente per i provvedimenti indicati negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-291