Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IX

Art. 291

Liberazione

In vigore dal 12 lug 1931
Per la liberazione degli internati i direttori eseguono gli ordini scritti del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione. Si applicano le disposizioni degli a 186 e 188 a 190. Per l'internato che, dopo la liberazione, deve essere assoggettato all'esecuzione di una pena il giudice di sorveglianza sospende la liberazione ed informa la procura generale competente per i provvedimenti indicati negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-291

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