Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VIII
Art. 286
Tabella del vitto
In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento alimentare è distinto come appresso:
a) vitto ordinario per gli internati nelle colonie agricole, case di lavoro e case di rigore, come dalla tabella I;
b) vitto ordinario per gli internati minori degli anni diciotto, come dalla tabella L;
c) vitto speciale per gli internati nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, come dalla tabella M;
d) vitto speciale per gli internati nei sanatori giudiziari, come dalla tabella N;
e) vitto speciale per gli internati infermi, che non siano quelli indicati nelle lettere c) e d), come dalla tabella O.
Il sopravvitto può essere acquistato, nei limiti stabiliti dal direttore, con la quota della remunerazione riservata all'internato a norma dell'.
L'acquisto può essere fatto con altri fondi dell'internato, se questi, per le sue condizioni fisiche o psichiche o per altre cause, sia dispensato dal lavoro, ovvero il lavoro non sia sufficientemente remunerativo.
Storico versioni
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