Art. 286 · Tabella del vitto
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VIII

Art. 286

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Tabella del vitto

In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento alimentare è distinto come appresso: a) vitto ordinario per gli internati nelle colonie agricole, case di lavoro e case di rigore, come dalla tabella I; b) vitto ordinario per gli internati minori degli anni diciotto, come dalla tabella L; c) vitto speciale per gli internati nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, come dalla tabella M; d) vitto speciale per gli internati nei sanatori giudiziari, come dalla tabella N; e) vitto speciale per gli internati infermi, che non siano quelli indicati nelle lettere c) e d), come dalla tabella O. Il sopravvitto può essere acquistato, nei limiti stabiliti dal direttore, con la quota della remunerazione riservata all'internato a norma dell'. L'acquisto può essere fatto con altri fondi dell'internato, se questi, per le sue condizioni fisiche o psichiche o per altre cause, sia dispensato dal lavoro, ovvero il lavoro non sia sufficientemente remunerativo.
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