Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VI
Art. 282
(Riesame della condotta, dell'internato nelle case
In vigore dal 12 lug 1931
di rigore o nei riformatori speciali)
Ogni sei mesi III trasferimento di un internato nelle case di rigore o nei riformatori giudiziari speciali, il giudice ili sorveglianza riesamina la condotta tenuta dall'internato.
Se sono venute a cessare le cause che determinarono il trasferimento, lo revoca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-282