Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VI

Art. 279

Condizione dell'internato al quale fu conceduta la licenza

In vigore dal 12 lug 1931
Durante la licenza l'internato è in stato di libertà vigilata e si applicano le disposizioni degli . Se durante la licenza l'internato commette un reato o contravviene agli altri obblighi impostigli con la libertà vigilata è immediatamente fatto rientrare per mezzo della forza, pubblica nello stabilimento, salvo che sia sottoposto a custodia preventiva per il reato commesso, e la licenza è revocata dal giudice di sorveglianza. Prima che la licenza abbia termine, l'Autorità di pubblica sicurezza e il Consiglio di patronato del luogo fanno dettagliato rapporto sulla condotta tenuta dall'internato. Nel caso preveduto dal numero 2 dell'articolo precedente l'internato è fatto rientrare nello stabilimento, se la misura di sicurezza non è revocata. Lo stato di libertà vigilata continua tino alla pronuncia del provvedimento del giudice di sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-279

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