Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 275
Fondo degli internati
In vigore dal 12 lug 1931
Il fondo degli internati si distingue in fondo particolare
e in fondo di lavoro.
Il fondo particolare è costituito dal danaro che l'internato possedeva all'ingresso nello stabilimento e da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o che gli è inviato dalla famiglia o da altri.
Il fondo di lavoro è costituito dalla quota spettante all' internato sulla remunerazione che gli è dovuta per il lavoro prestato, a norma dell', e dai premi di lavoro preveduti dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-275