Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 271
Organizzazione e scopi del lavoro
In vigore dal 12 lug 1931
All'organizzazione del lavoro negli stabilimenti per misure di sicurezza è essenziale lo scopo di riadattamento degli internati alla vita sociale.
Il lavoro deve avere carattere prevalentemente curativo e educativo, secondo gli scopi speciali dei singoli stabilimenti, ed avere per oggetto l'avviamento ad una occupazione che secondo i precedenti personali e familiari dell'internato può consentire a lui di vivere onestamente allorchè sarà rimesso in libertà.
Il lavoro è obbligatorio nei limiti fissati dal direttore su parere del medico.
Si applicano gli a 124, 130 a 132, 219 e 220.
Storico versioni
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