Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 276
Istruzione civile e servizio religioso
In vigore dal 12 lug 1931
Per l'istruzione civile e per il servizio religioso si applicano le disposizioni dei capitoli IX e X del titolo III della parte prima, con le limitazioni ed estensioni stabilite dai regolamenti interni.
Storico versioni
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