Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VI
Art. 281
Norme di procedura
In vigore dal 12 lug 1931
Il giudizio su ogni mancanza commessa dagli internati è deferito al direttore. Se questi non ritiene di poter applicare una punizione di sua competenza, trasmette gli atti, secondo i casi, al Consiglio di disciplina o al giudice di sorveglianza.
Il Consiglio di disciplina, richiesto dal direttore a norma della disposizione precedente, se non ritiene di poter applicare una punizione di sua competenza, trasmette gli atti 31 giudice di sorveglianza.
Storico versioni
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