Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VI

Art. 283

Licenza per greci esigenze personali o familiari

In vigore dal 12 lug 1931
Per gravi esigenze personali o familiari, morali o materiali, il giudice di sorveglianza su proposta del direttore può permettere che l'internato si allontani dallo stabilimento, per un periodo non superiore a quindici giorni, per recarsi nel luogo in cui è necessaria la sua presenza. Per viaggio si applicano gli ultimi due capoversi dell'. L'internato ha l'obbligo di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo, la quale informa il direttore dello stabilimento dell'arrivo e della partenza dell'internato, e di qualsiasi fatto da lui commesso che giustifichi la revoca della licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-283

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