Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VII
Art. 284
Rilievi sulla personalità dell'internato
In vigore dal 12 lug 1931
Dal registro mod. 32 devono risultare notizie concernenti la condotta dell'internato: nei riguardi della disciplina, nelle relazioni con gli altri internati, verso le Autorità dirigenti e gli agenti di sorveglianza, nelle pratiche religiose, nel lavoro e nella scuola.
Devono pure risultare notizie circa:
1°) i risultati conseguiti nel lavoro e nella scuola;
2°) le relazioni con la famiglia, con espressa indicazione della frequenza e del carattere della corrispondenza e dei sussidi inviati;
3°) la corrispondenza con la persona offesa;
4°) la corrispondenza con altre persone, accennando a qualche peculiare carattere o significato della stessa;
5°) l'uso che l'internato ha fatto della facoltà di acquistare sopravvitto, in relazione alle sue disponibilità finanziarie e alle condizioni della sua famiglia;
6°) i libri e i giornali che l'internato legge;
7°) gli episodi della vita dell'internato, che siano sintomi della sua proclività alla violenza o alla frode o del suo riadattamento alla vita sociale;
8°) i risultati delle informazioni fornite dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Consiglio di patronato sulla condotta tenuta durante le licenze;
9°) le condizioni fisiche e psichiche dell'internato, con precise indicazioni, per gli internati già dediti all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti, circa i risultati della cura, a cui sono stati sottoposti.
Storico versioni
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