Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 113

Eredi del detenuto morto in carcere

In vigore dal 12 lug 1931
Il fondo di lavoro, il fondo particolare e gli oggetti del defunto sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto quando abbiano provato tale loro qualità. Decorso il termine di sei mesi dalla notificazione fatta ai termini del secondo capoverso dell', senza che gli eredi o gli altri aventi diritto si siano presentati, gli oggetti sono venduti e il ricavato dalla vendita col danaro appartenente al defunto è versato nella Cassa delle ammende, salva la facoltà degli aventi diritto di farne richiesta entro un anno dal decesso. Si può subito procedere alla vendita degli oggetti del defunto se non sono di facile conservazione o sussiste pericolo di deterioramento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-113

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