Art. 142 · Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 142

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Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni stabilimento ha, un oratorio per il culto cattolico ed almeno un cappellano per l'esercizio di tale culto. I detenuti, che al momento dell'ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto cattolico. Il direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni religiose. Negli oratori è obbligatorio il silenzio. Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono fatte mentalmente e pronunciate dal solo cappellano e dai detenuti che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione.
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