Art. 220 · Lavoro all'aperto
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 220

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Lavoro all'aperto

In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro all'aperto può essere eseguito da minori solo in speciali case di lavoro all'aperto, esclusa ogni altra forma di organizzazione di questo lavoro.
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