Art. 219 · Scopi del lavoro. Assegnazioni
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 219

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Scopi del lavoro. Assegnazioni

In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro deve avere sopratutto per scopo l'avviamento dei minori ad un mestiere. La durata giornaliera di esso è determinata dal direttore. Sono organizzate nello stabilimento officine-scuola, in cui deve essere impartito l'insegnamento dei mestieri che sono più comuni nella regione in cui lo stabilimento si trova. Ad alcuni stabilimenti sono annessi tenimenti agricoli allo scopo di avviare i minori ai lavori agricoli. Nell'assegnazione dei minori ai vari stabilimenti si deve tener presente la condizione delle famiglie alle quali i minori appartengono, per ottenere che l'opera di rieducazione e di riadattamento sia, per quanto è possibile, consona all'ambiente sociale, in cui i minori dovranno vivere, tornando in libertà.
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