RegolamentoSez. II

Art. 45

In vigore dal 11 dic 1897
In base ai documenti ed ai dati così raccolti, la Commissione speciale accerterà l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocità (), la sistemazione dei ponti (), l'altezza dei medesimi (), l'area libera in coperta (), il numero e le disposizioni dei boccaporti, delle trombe e degli estrattori (), l'ubicazione e solidità delle cuccette (), la larghezza dei corridoi (), l'ospedale (), il numero e la disposizione delle latrine (), il sistema d'illuminazione (), i locali per l'equipaggio (), la capacità delle casse d'acqua e della ghiacciaia, la potenza del distillatore e dell'apparecchio di disinfezione, la capacità delle carbonaie, il numero, la qualità e la capacità delle imbarcazioni e infine tutto ciò che occorre per determinare il numero esatto dei passeggieri che ciascun piroscafo può imbarcare in base al presente regolamento. I verbali redatti dalla Commissione speciale ed i piani dalla medesima approvati saranno conservati per servire di norma alle Commissioni di visita di cui agli articoli seguenti. All'ingegnere navale membro della Commissione spetterà una indennità di lire trenta che sarà pagata dall'armatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-45

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