Regolamento›Sez. II
Art. 18
In vigore dal 11 dic 1897
Durante la notte i corridoi di passaggio fra le cuccette, le camere destinate alle donne, l'ospedale, le latrine e tutti i passaggi del ponte scoverto dovranno essere illuminati a luce elettrica oppure con fanali ad olio o con candele, con divieto dell'uso di altri combustibili.
I fanali chiusi a chiave saranno in numero non minore di uno ogni cento passeggieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-18