Regolamento›Sez. II
Art. 20
In vigore dal 7 dic 1898
I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggieri, superi i 150, devono avere un medico di bordo.
Se il numero dei passeggieri supera i mille, e in ogni caso che sia ordinato dal Ministero dell'Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio sanitario-igienico a bordo.
In quest'ultimo caso, uno dei medici avrà la direzione del servizio sanitario a bordo ed il secondo sarà posto sotto la dipendenza del primo.
Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere ed un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto.
Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La Commissione di visita si accerterà che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gl'infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-20