RegolamentoSez. II

Art. 15

In vigore dal 11 dic 1897
Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiero. Le donne saranno alloggiate in camere separate, per mezzo di solide paratie, dai locali in cui alloggiano gli uomini e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-15

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