Regolamento›Sez. II
Art. 15
In vigore dal 11 dic 1897
Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiero.
Le donne saranno alloggiate in camere separate, per mezzo di solide paratie, dai locali in cui alloggiano gli uomini e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-15