RegolamentoSez. II

Art. 10

In vigore dal 7 dic 1898
Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente , dovranno avere dimensioni non minori di metri 1,80 in lunghezza e m. 0,56 in larghezza, misurate al di dentro delle falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovrà essere almeno a 40 centimetri al di sopra del tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori a 70 centimetri da quello delle inferiori. Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidità ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno e dovranno essere imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio. Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile. Il corredo di ciascuna cuccetta sarà composto di un materasso e di un guanciale, ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonché di una coperta di lana. Nei viaggi al di là del capo Horn ed in qualsiasi viaggio, se la cuccetta debba servire per una coppia di ragazzi, le coperte dovranno essere due. Le cuccette delle infermerie dovranno avere materasso e guanciale di crine animale o di lana, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due fodere bianche pel guanciale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-10

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Art. 10 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo