Regolamento›Sez. II
Art. 13
In vigore dal 7 dic 1898
Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'età superiore ad un anno od inferiore a sei.
Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, d'età superiore a sei anni ed inferiori a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Regolamento, per collocarvi lo dotto coppie di ragazzi.
Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di porto avrà riconosciuto in istato di avanzata gravidanza ed a quelle aventi con sè bambini di età inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-13