RegolamentoSez. II

Art. 11

In vigore dal 11 dic 1897
Nel corridoio superiore, se l'altezza dal tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante risulti minore di metri 1,85, è vietato di costruire più di un ordine di cuccette. Sono permessi due ordini di cuccette quando l'altezza del corridoio, misurata come sopra, risulti maggiore di m. 1,85. È assolutamente vietato il 3° ordine di cuccette, qualunque sia l'altezza, tanto nel corridoio superiore, quanto negli altri locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-11

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Art. 11 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo