Regolamento›Sez. II
Art. 9
In vigore dal 7 dic 1898
I locali indicati nel precedente dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto.
Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette decimetri quadrati ognuna e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti:
Per i locali contenenti da 25 a 100 passeggieri, due
» » 101 a 200 » tre
» » oltre 200 » quattro
Inoltre i locali del primo corridoio situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori meccanici di tale potenza da rinnovare l'aria degli ambienti non meno di tre volte in un'ora. In mancanza di questi, dovranno essere collocati in ogni locale uno o più estrattori automatici, oppure altri apparecchi i quali dalla Commissione di visita siano giudicati di sufficiente efficacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-9