RegolamentoSez. I

Art. 4

In vigore dal 11 dic 1897
Il trasporto degli emigranti sarà vietato ai piroscafi i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la Commissione di cui al successivo , per una durata di 12 ore continue di marcia e con metà carico, non raggiungano una velocità di undici miglia nautiche all'ora. Il piroscafo che in tre viaggi di lunga navigazione non avesse raggiunto una velocità media normale di 10 miglia, salvo casi di forza maggiore, sarà escluso dai trasporti successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-4

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Art. 4 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo