Regolamento›Sez. I
Art. 1
In vigore dal 11 dic 1897
REGOLAMENTO
che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri
.
Tutti i bastimenti a vela ed a vapore, nazionali ed esteri, i quali imbarchino più di un passeggiero per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, saranno considerati specialmente addetti al trasporto dei passeggieri e quindi soggetti alle disposizioni particolari seguenti.
Ne saranno tuttavia eccettuati i piroscafi nazionali ed esteri, in servizio postale sovvenzionato, i quali imbarchino nei porti dello Stato passeggieri ordinari (non emigranti) per viaggi di lunga navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-1