RegolamentoSez. II

Art. 5

In vigore dal 7 dic 1898
Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l'imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purchè questi abbiano rispettivamente l'altezza almeno di m. 1,80 e di m. 2,00, misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei b(TESTO ILLEGIBILE)gli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci. Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di 50 millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine. È vietato di alloggiare passeggieri, su più di due ponti. Se però sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, è permesso imbarcarvi passeggieri a condizione che i detti casseri o tughe siano di solida costruzione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-5

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Art. 5 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo