Regolamento›Sez. I
Art. 3
In vigore dal 7 dic 1898
I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall' del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni:
A. - Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri.
1. Gli anelli, o cinture di sicurezza, dovranno essere in numero almeno eguale a quello delle piazze sanitarie ed essere collocati nelle rispettive cuccette;
2. Le imbarcazioni dì cui sono obbligati ad essere provvisti i detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare e corrispondenti, per numero e capacità, a quanto è stabilito dall'annessa tabella E.
Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale è determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare, in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla Commissione di cui all' del presente Regolamento. Detti battelli e zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà della capacità prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria e si riterrà che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta; se poi, invece che di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolerà, che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero.
È in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata Commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare.
Gli armatori, prima di disporre per la costruzione delle zattere e degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentare un modello alla prefata Commissione, la quale, previo l'opportuno esame, determinerà se siano accettabili.
B - Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione.
3. Il piroscafo dovrà essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste - Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla Commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potrà anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovrà, provvedere nel modo indicato dal seguente .
4. Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all'esterno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-3