RegolamentoSez. II

Art. 30

In vigore dal 7 dic 1898
L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere à termini del precedente e dell' del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, dovrà essere previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa per accertarne il buon funzionamento. I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacità di circa 50 litri ciascuna, per un'eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia, uno per gli uomini e l'altro per le donne. I piroscafi poi che non fossero forniti della lavanderia a vapore di cui tratta il precedente , dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comuni, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimentazione ad acqua dolce e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuità dell'acqua. La vasca sarà messa a disposizione dei passeggieri ogni giorno per almeno tre ore, durante il qual tempo l'acqua dovrà essere rinnovata a convenienti intervalli.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-30

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