RegolamentoSez. II

Art. 35

In vigore dal 7 dic 1898
Allorchè il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovrà essere eseguita colla maggiore diligenza nel locale a ciò destinato nel porto di partenza. In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno messi a sua disposizione dall'armatore, curerà di ottenere pure, mediante bagni, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero. Fino a che non funzioni l'apposito locale, o l'Amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisori, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sarà fatta coll'apparecchio di cui il piroscafo dev'essere munito à termini del precedente , sotto la sorveglianza del medico di porto. Così pure le persone per le quali quest'ultimo avrà riconosciuto la necessità di un bagno di pulizia, à meno che l'armatore provveda altrimenti con mezzi del luogo, saranno sottoposte al bagno a doccia a bordo del piroscafo in partenza, nei locali indicati nel capoverso dell'. In caso d'inesecuzione, la Commissione di visita vieterà l'imbarco di dette persone. Le spese a cui daranno luogo i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente saranno a carico dell'armatore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-35

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Art. 35 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo