RegolamentoSez. II

Art. 37

In vigore dal 11 dic 1897
Ciascun passeggiero o capo di famiglia, nella ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potrà mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto stipulato coll'agente di emigrazione, avranno indicata la razione di viveri e vino, nella qualità e quantità giornaliera ad essi spettante, in conformità alla tabella C unita al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo