Regolamento›Sez. II
Art. 37
In vigore dal 11 dic 1897
Ciascun passeggiero o capo di famiglia, nella ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potrà mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto stipulato coll'agente di emigrazione, avranno indicata la razione di viveri e vino, nella qualità e quantità giornaliera ad essi spettante, in conformità alla tabella C unita al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-37