RegolamentoSez. II

Art. 39

In vigore dal 11 dic 1897
Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure la facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-39

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Art. 39 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo