RegolamentoSez. II

Art. 36

In vigore dal 11 dic 1897
I viveri dovranno essere di buona qualità, perfettamente conservabili ed in quantità corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, aumentata di un terzo. L'aumento sarà maggiore se vi fossero dubbi di possibili quarantene all'estero. I viveri si conserveranno in depositi protetti dall'umidità e dalle troppo alte temperature e convenientemente ventilati. All'atto dell'imbarco dei viveri, il capitano dovrà darne avviso all'autorità marittima, presentandole la nota indicante la qualità e quantità dei viveri stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-36

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Art. 36 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo