RegolamentoSez. II

Art. 32

In vigore dal 7 dic 1898
Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite di un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo. Gli armatori, prima di presentare alla Commissione di visita i passeggieri, specialmente quando trattasi di un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza. Tuttavia la Commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potrà permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-32

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