RegolamentoSez. II

Art. 29

In vigore dal 11 dic 1897
Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali. I piroscafi addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione dovranno essere provveduti dei medicinali e degli oggetti di medicatura indicati nella tabella A, annessa al presente regolamento, nonché degli apparecchi, degli istrumenti chirurgici ed utensili vari descritti nella susseguente tabella B.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-29

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