Regolamento›Sez. II
Art. 33
In vigore dal 11 dic 1897
Nel caso d'imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggieri ed all'equipaggio e determini le condizioni sotto cui il permesso può accordarsi.
Non sarà permesso di trasportare nei corridoi più di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo è inferiore a 400 tonnellate. Sarà concesso l'imbarco di un capo di bestiame in più per ogni duecento tonnellate in più.
Sarà in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-33