RegolamentoSez. II

Art. 33

In vigore dal 11 dic 1897
Nel caso d'imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggieri ed all'equipaggio e determini le condizioni sotto cui il permesso può accordarsi. Non sarà permesso di trasportare nei corridoi più di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo è inferiore a 400 tonnellate. Sarà concesso l'imbarco di un capo di bestiame in più per ogni duecento tonnellate in più. Sarà in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-33

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Art. 33 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo