RegolamentoSez. II

Art. 31

In vigore dal 11 dic 1897
Secondo l'art. 87 del codice per la marina mercantile, è rimesso al prudente arbitrio dell'autorità marittima assistita da medici sanitari, di vietare l'imbarco di persone ammalate o convalescenti di grave malattia. L'autorità suddetta non dovrà tuttavia valersi di questa facoltà che nei casi gravi e quando le persone ammalate siano affette da malattia infettiva o trasmissibile o possano recare soverchio incomodo agli altri passeggieri. Essa dovrà poi rivolgere la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da località ove dominino malattia epidemiche come pure sulle condizioni dei loro bagagli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-31

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Art. 31 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo