Regolamento›Sez. II
Art. 27
In vigore dal 11 dic 1897
Ove dal giornale e dal rapporto sopracitato, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-27