RegolamentoSez. II

Art. 23

In vigore dal 11 dic 1897
I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneità a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le Prefetture che saranno designate dal Ministero dell'Interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-23

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Art. 23 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo