Regolamento›Sez. II
Art. 23
In vigore dal 11 dic 1897
I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneità a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le Prefetture che saranno designate dal Ministero dell'Interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-23