RegolamentoSez. II

Art. 26

In vigore dal 11 dic 1897
Il medico di bordo terrà un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annoterà tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale, al ritorno del viaggio, sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda il piroscafo per la trasmissione alla rispettiva prefettura. Il primo medico, alla fine di ogni viaggio, presenterà pure un rapporto sull'idoneità del piroscafo a trasportare passeggieri in rapporto all'igiene e sulle eventuali misure da adottarsi pel miglioramento del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-26

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Art. 26 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo